L'Anello Mancante ODV

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “L’ANELLO MANCANTE-ODV”, con sede legale nel Comune di SAN SECONDO P.SE.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria..

La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate  a:

  1. integrazione, educazione e recupero sociale dei portatori di handicap e, in genere, delle persone in forte disagio sociale (anziani, tossico dipendenti ) in particolare nel territorio della “bassa parmense”.
  2. dare ai familiari delle persone di cui al punto 1) sostegno psicologico, appoggi pratici, occasioni di incontri e scambio di informazioni ed esperienze.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

  1. organizzare e favorire attività ricreative, ludiche, sportive, scolastiche, ecc. che favoriscano un adeguato sviluppo psicofisico dei portatori di handicap.
  2. collaborare con le istituzioni pubbliche affinché si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena integrazione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione italiana.
  3. organizzare, insieme ad altre associazioni e/o cooperative di solidarietà sociale, attività e manifestazioni che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali sopra elencati e alla promozione e diffusione della cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità.
  4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

 

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1)   contributi degli aderenti e di privati,

2)   contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

3)   donazioni e lasciti testamentari;

4)   entrate patrimoniali,

5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

6)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,

7)   beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro 4 mesi dal termine dell’anno finanziario.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Ls. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

 

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate per iscritto; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3)   a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

4) a prestare la loro opera attiva a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito  anche attraverso donazioni e contributi.

Tutti i soci hanno diritto:

1)   a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,

2)   a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, decorsi tre mesi dall’iscrizione nei libro soci;

3)   ad accedere alle cariche associative;

4)  a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

1)   l'Assemblea dei soci,

2)   il Consiglio Direttivo;

3)   il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Possono essere eletti solo i soci aderenti all’organizzazione: è esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all’associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per conto dell’associazione su mandato del consiglio direttivo in ragione dell’incarico ricoperto.

 

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)   elegge i componenti del Consiglio Direttivo ;

3)   delibera la quota associativa, l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)   delibera l'esclusione dei soci;

5)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.  L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da recapitarsi ai soci almeno sei giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (che comunque dovrà essere convocata almeno a 24 ore dalla prima), o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, valgono le modalità di convocazione sopra indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal segretario.

 

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a  tre e non superiore a cinque, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)   curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2)   predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

3)   nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

4)   deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5)  provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la vanità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente o almeno tre consiglieri lo ritengano opportuno.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART.12 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017..

 

ART.13 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.